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Cristina Dentice di Accadia

AVVOCATO DI FAMIGLIA E MINORI

Quando e in che modo i nonni devono contribuire al mantenimento dei nipoti

In tema di contributo al mantenimento della prole , è molto dibattuto se i nonni debbano contribuire o meno al mantenimento dei nipoti e in che misura. Premesso che i genitori sono sempre obbligati a mantenere i figli, che cosa succede in caso di inerzia del genitore obbligato?

Si tratta di un argomento delicato, sul quale si è espressa anche la Corte di Cassazione.

Continua a leggere l’articolo se vuoi scoprire quando e in che modo i nonni devono contribuire al

Indice

Mantenimento dei nipoti.

Il fondamento dell’obbligo al mantenimento dei nipoti

L’ obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti trova il suo fondamento giuridico nel codice civile . Infatti, come recita l’ articolo 316-bis c.c., I comma, 2 cpv, “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli ”.

Chiariamo subito che quando la legge parla di ascendenti fa riferimento ai nonni. Cosa significa quindi questa norma? Come accennavamo prima, il dovere di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori, quali unici responsabili della crescita e dei bisogni degli stessi. Tuttavia, la legge prevede la possibilità che i nonni (gli ascendenti) contribuiscano al sostentamento dei minori , ma solo nel caso in cui i genitori non possano farlo o non lo facciano.

La Corte di Cassazione – Sez. VI, con ordinanza n. 10419 del 02 maggio 2018, ha chiarito che il contributo al mantenimento della prole da parte degli ascendenti ha carattere sussidiario. È, quindi, residuale e subordinato all’oggettiva e accertata impossibilità o inerzia del genitore e/o dei genitori di provvedere, economicamente, alle esigenze della prole. Quando ricorrono i presupposti, i nonni sono tenuti a contribuire al mantenimento dei nipoti in maniera proporzionale alla loro capacità economico- patrimoniale. Ma quali sono i requisiti stabiliti dalla legge per il mantenimento dei nipoti? Te lo spieghiamo noi!

Mantenimento dei nipoti: requisiti

I requisiti per determinare la sussistenza dell’obbligo dei nonni di contribuire, proporzionalmente alle loro capacità reddituali e patrimoniali, al mantenimento dei nipoti sono due. Il primo è l’impossibilità oggettiva al mantenimento dei figli da parte dei genitori e la mancanza in capo agli stessi di ogni risorsa economica. Il secondo requisito è, invece, l’omissione volontaria di entrambi i genitori, o di uno di essi, se ovviamente l’altro non abbia la disponibilità economica per provvedere al mantenimento.

Accertata e provata la materiale insufficienza delle risorse economiche dei genitori, tale da impedire loro di contribuire alle esigenze della prole, gli stessi possono convenire in giudizio i nonni, affinché contribuiscano al mantenimento dei nipoti. Questo principio è stato recentemente confermato anche dalla Corte di Cassazione. Analizziamo insieme il pensiero della Corte.

Come si è espressa la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13345 del 16 maggio 2023, ha emesso il principio di diritto secondo cui gli ascendenti di entrambi i rami – quindi sia i nonni materni che paterni – sono tenuti a fornire ai genitori dei minori i mezzi adeguati affinché possano contribuire al mantenimento dei figli.  I nonni, quindi, sono tenuti a contribuire al mantenimento dei nipoti quando il genitore “obbligato al mantenimento” è inadempiente e irreperibile e la madre, da sola, non è in grado di provvedervi.

Il caso oggetto del vaglio della Cassazione riguardava una madre, alla quale era stato affidato, con provvedimento di affidamento “super esclusivo”, il figlio. La donna aveva fatto ricorso ai sensi dell’ articolo 316 bis c.c. nei confronti dei nonni paterni per ottenere un contributo al mantenimento del minore. Il padre, infatti, non aveva rispettato l’obbligo di versare un contributo mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, come stabilito in sede di separazione, rendendosi irreperibile.

Il Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso della madre, ha emesso un decreto, con il quale ha onerato i nonni di versare un contributo mensile di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del nipote. Nonostante l’opposizione dei nonni, il Tribunale di Milano ha confermato la decisione. Contro questo provvedimento i nonni hanno proposto appello, che è stato rigettato. Tra i vari motivi, la Corte d’Appello di Milano ha sottolineato la sussistenza, in capo al padre, dell’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, a prescindere dalla capacità economica della madre. I nonni hanno comunque contestato la decisione, facendo leva sul carattere sussidiario dell’obbligo degli ascendenti di contribuire al mantenimento dei nipoti. Quest’obbligo, hanno argomentato, non può essere attivato solo perché uno dei genitori non rispetta il proprio dovere. La Cassazione ha respinto il ricorso, precisando che nel caso dell’obbligazione dei nonni non si tratta di una “surroga”, bensì di una responsabilità sussidiaria , che viene in rilievo quando i genitori non riescano a soddisfare completamente le esigenze dei minori. La Corte, infatti, ha ribadito che l’obbligo primario e integrale di mantenimento dei figli spetta ai genitori. Se uno dei due genitori non adempie a tale obbligo, l’altro genitore ha il compito di provvedere per intero alle esigenze dei figli, utilizzando tutte le sue risorse finanziarie e lavorative. È possibile, poi, rivolgersi in giudizio all’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alla sua situazione economica. In conclusione, l’obbligo dei nonni di contribuire economicamente al mantenimento dei nipoti è considerato sussidiario e si attiva solo nel caso in cui entrambi i genitori non siano in grado di mantenere i figli.

Nel caso specifico, di conseguenza, poiché la madre non era in grado di soddisfare completamente le esigenze del minore, i nonni erano tenuti a contribuire al mantenimento.

Conclusioni e consigli

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