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Cristina Dentice di Accadia

AVVOCATO DI FAMIGLIA E MINORI

Diritto dell’adottato alla ricerca delle proprie origini

Il bisogno di conoscere le proprie origini rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che può condizionare il proprio atteggiamento e la vita di relazione.

Che cosa succede se il nascituro, riconosciuto dalla madre biologica alla nascita e successivamente adottato, in età adulta decide di voler ricercare le proprie origini? E se la madre, al momento del parto, ha deciso di mantenere l’anonimato relativamente alle proprie generalità? L’adottato, in questo caso, può conoscere le proprie origini? Cosa prevede la legge sul tema?

Continua a leggere l’articolo se vuoi approfondire il diritto dell’adottato alla ricerca delle proprie origini.

Indice

La ricerca delle origini dell’adottato: fonti normative

Il diritto dell’adottato alla ricerca delle origini trova il suo fondamento giuridico nella legge 184 del 1983, relativa alla disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori.

L’articolo 28 di questa legge prevede, al comma 5, la possibilità per l’adottato di accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici, raggiunta l’età di venticinque anni. L’adottato può farlo anche prima, raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. Può esercitare questo diritto presentando un’istanza al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

Esistono due diverse ipotesi in cui l’adottato può esercitare il diritto alla ricerca delle proprie origini. La prima riguarda il caso di un soggetto riconosciuto alla nascita dalla madre biologica. Il secondo, invece, è relativo a un soggetto non riconosciuto alla nascita dalla madre biologica. Infatti, la ricerca delle proprie origini è differente nelle due casistiche che stiamo per analizzare.

Adottato riconosciuto alla nascita dalla madre biologica

Nell’ipotesi in cui il minore, alla nascita, è stato riconosciuto dalla madre e, successivamente, adottato, il procedimento da instaurare per la ricerca delle origini è, tecnicamente, meno complesso.

La domanda può essere presentata solo ed esclusivamente dall’adottato che abbia compiuto venticinque anni. Tuttavia, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica, il soggetto può presentare la domanda al compimento della maggiore età.

Presentando la domanda volta alla ricerca delle proprie origini, l’adottato può ottenere informazioni sulla sua famiglia di origine, come prevede il comma 5 dell’articolo 28 della legge 184 del 1983, oppure il rilascio dell’atto integrale di nascita dall’Ufficio Anagrafe, come previsto al comma 3 dello stesso articolo.

L’istanza deve essere depositata presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell’adottato, indipendentemente dal Tribunale per i Minorenni che era stato competente per l’adozione.

Il Tribunale per i minorenni, quindi, procede all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto, assume tutte le informazioni necessarie di carattere sociale e psicologico, onde valutare che l’accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l’istruttoria, valutata la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza, può autorizzare l’adottato a prendere visione degli atti del procedimento che lo ha riguardato e all’esito del quale era stato dichiarato in stato di adottabilità, ovvero a farsi rilasciare un atto di nascita integrale.

Il decreto di diniego all’autorizzazione o al rilascio è reclamabile in Corte d’Appello. Analizziamo adesso il caso dell’adottato non riconosciuto alla nascita dalla madre biologica.

Adottato non riconosciuto alla nascita dalla madre biologica

Più complessa è la ricerca delle origini nell’ipotesi in cui l’adottato non è stato riconosciuto, alla nascita, dalla madre biologica.

Infatti, ai sensi dell’articolo 28, comma 7, della legge 184 del 1983 “l’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”.

Sul punto vi sono stati diversi interventi della giurisprudenza nazionale e sovranazionale. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel 2012, nel caso Godelli c. Italia, ha censurato la disciplina contenuta nell’ordinamento italiano relativamente alla tutela dell’anonimato materno, nella parte in cui non consente al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita, di accedere alle informazioni relative alle proprie origini, stabilendo, altresì, che il diritto dell’adottato di conoscere i propri genitori biologici rientra nel diritto alla tutela della vita privata riconosciuto dall’art. 8 CEDU.

Sulla base di tale pronuncia, la successiva giurisprudenza costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7 della legge n. 184/1983, laddove non prevede la possibilità, per il giudice, di poter interpellare la madre al fine di verificare la volontà o meno di continuare a rimanere anonima.

Quindi, in caso di parto anonimo, è prevista la possibilità di attivare la procedura di interpello della madre biologica, che abbia dichiarato, al momento del parto, di non voler essere nominata, al fine di valutare la possibilità di revocare l’originaria dichiarazione.

La persistenza del diniego da parte della madre biologica costituisce limite insuperabile per il diritto del figlio adottato a conoscere le proprie origini. Diversamente, nel caso in cui la madre biologica revochi la dichiarazione di anonimato, l’adottato potrà conoscere le proprie origini.

Su punto si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 1946 del 25 gennaio 2017, statuendo la possibilità per il Giudice di merito, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini, di interpellare la madre che abbia deciso, al momento del parto, di restare anonima.

L’interpello della madre biologica deve avvenire con modalità volte a contemperare il diritto di accesso alle proprie origini dell’adottato, con la tutela della riservatezza e della dignità della genitrice biologica, avvalendosi, eventualmente, anche dell’ausilio della Polizia Giudiziaria e dei Servizi Sociali.

Se vuoi approfondire il tema del diritto dell’adottato alla ricerca delle proprie oppure se hai dei dubbi,  scrivimi nei commenti! Se vuoi contattarmi, usa il form che trovi qui sotto!

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