Gratuito patrocinio
Eri stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e adesso il beneficio ti è stato revocato? Più precisamente, il giudice ha emesso un provvedimento di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio emanato, in materia civile, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente.
Che cosa comporta la perdita di questo beneficio e quali sono i rimedi che puoi azionare?
Si tratta di un argomento delicato, sul quale si è espressa anche la Corte di Cassazione.
Continua a leggere l’articolo se vuoi scoprire tutto quello che c’è da sapere sul gratuito patrocinio e quali rimedi puoi adottare se ti è stato revocato.
Indice
- Che cos'è il gratuito patrocinio
- Quando richiedere il gratuito patrocio
- Come richiedere il gratuito patrocinio
- Perdita dei requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio e revoca del provvedimento
- Come si è espressa la Corte di Cassazione
- Revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio: rimedi.
Che cos’è il gratuito patrocinio
Il beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, comunemente noto come gratuito patrocinio, è regolamentato dalla parte III del Testo Unico delle spese di Giustizia, il D.P.R. n. 115 del 30/05/2002.
Il gratuito patrocinio garantisce al cittadino non abbiente di poter agire o resistere in giudizio con il patrocinio da parte di un avvocato iscritto nelle liste dei difensori ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato.
In questo modo, lo Stato garantisce il diritto di difesa a chi non ha le possibilità economiche di pagare un avvocato. Ma quando è possibile richiedere il gratuito patrocinio? Continua a leggere l’articolo per scoprirlo.
Quando richiedere il gratuito patrocinio
Per essere ammessi al gratuito patrocinio la parte richiedente deve essere in possesso dei requisiti di legge. Il richiedente, infatti, deve essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad €12.838,01.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito di € 12.838,01 è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Il reddito dell’istante, dunque, si cumula con quello dei familiari conviventi.
Inoltre, ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si computano, altresì, i redditi che, per legge, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Contattami per saperne di più. Sono un avvocato iscritto nelle liste dei difensori ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato.
Come richiedere il gratuito patrocinio
Come richiedere, praticamente, il gratuito patrocinio? Quando la parte richiedente è in possesso dei requisiti per l’ammissione al beneficio, l’avvocato al quale si è rivolta deposita l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati esamina la domanda, verifica la sussistenza dei requisiti reddituali/patrimoniali del richiedente e la fondatezza della domanda. Se l’esito dell’esame è positivo, adotterà un provvedimento, definito delibera di ammissione al gratuito patrocinio, con il quale ammette la parte, in via provvisoria, al gratuito patrocinio.
Cosa significa essere ammessi in via provvisoria? Significa che per tutta la durata del procedimento, la parte potrà avvalersi del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Quindi non sarà tenuta a sostenere i costi della difesa giudiziale, le tasse di iscrizione della causa a ruolo, i diritti di copia e di notifica. In breve, tutto il costo del giudizio sarà a carico dello Stato, compreso il compenso che sarà corrisposto all’avvocato a mezzo di un decreto di liquidazione emesso dal giudice.
Accade spesso, però, che all’esito del giudizio il giudice, prima di emettere il decreto di liquidazione, voglia verificare che la parte abbia avuto, per tutta la durata del giudizio, i requisiti per l’ammissione al beneficio. Solo in quest’ultimo caso, il giudice confermerà l’ammissione al gratuito patrocinio ed emetterà il decreto di liquidazione in favore dell’avvocato.
Perdita dei requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio e revoca del provvedimento
Cosa succede quando la parte ammessa in via provvisoria al gratuito patrocinio perde i requisiti per l’ammissione?
Come prescritto dall’articolo 136 del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, “se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione”.
Il secondo comma precisa che“con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
Infine, la norma aggiunge che “la revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva”.
Quindi, i casi in cui il giudice può revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono due. Il primo è quando nel corso del giudizio sono venuti meno i requisiti reddituali per l’ammissione, perché la parte e/o i componenti del proprio nucleo familiare hanno variato il loro reddito superando il limite di €12.838,01.
Il secondo caso di revoca del provvedimento di ammissione è quando la parte ha agito in giudizio ovvero resistito con mala fede o colpa grave.
Sul punto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 31 maggio 2022, n. 17686, con la quale ha chiarito quando il magistrato può revocare l’ammissione disposta in via provvisoria dal Consiglio dell’Ordine.
Perdita dei requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio e revoca del provvedimento
Cosa succede quando la parte ammessa in via provvisoria al gratuito patrocinio perde i requisiti per l’ammissione?
Come prescritto dall’articolo 136 del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, “se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione”.
Il secondo comma precisa che“con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
Infine, la norma aggiunge che “la revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva”.
Quindi, i casi in cui il giudice può revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono due. Il primo è quando nel corso del giudizio sono venuti meno i requisiti reddituali per l’ammissione, perché la parte e/o i componenti del proprio nucleo familiare hanno variato il loro reddito superando il limite di €12.838,01.
Il secondo caso di revoca del provvedimento di ammissione è quando la parte ha agito in giudizio ovvero resistito con mala fede o colpa grave.
Sul punto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 31 maggio 2022, n. 17686, con la quale ha chiarito quando il magistrato può revocare l’ammissione disposta in via provvisoria dal Consiglio dell’Ordine.
Come si è espressa la Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione,con ordinanza n. 17686 del 31 maggio 2022, richiamando un precedente della Corte Costituzionale, ha evidenziato che, in materia di Patrocinio a spese dello Stato, il legislatore ha previsto sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza, sia la revoca, ex post, dell’ammissione al beneficio, se risulta provato che la persona ha agito o resistito con malafede o colpa grave.
Infatti, la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 220 dell’8 luglio 2009, ha dichiarato la manifesta inammissibilità di una questione posta dal Tribunale di Ascoli Piceno, dal momento che l’articolo 122 del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere, a pena di inammissibilità, “le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere“.
Il legislatore ha previsto un duplice meccanismo. Viene, dapprima, operata una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza. Questa valutazione si compie al momento della presentazione della domanda, che va rigettata nei casi in cui l’istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata. A seguito del giudizio, si opera una seconda valutazione. Se risulta provato che la persona ammessa al gratuito patrocinio ha agito o resistito con mala fede o colpa grave, opera la revoca, ex post, dell’ ammissione al beneficio.
Secondo il recente orientamento della Corte, costituisce motivo di revoca dell’ammissione anche la rivalutazione giudiziale dell’iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa (Cass. n. 27203/2020; Cass. n. 20002/2020).
L’esame della Cassazione Civile aveva ad oggetto una fattispecie in cui “dalla sintetica motivazione del provvedimento sembra emergere che la revoca sia stata giustificata a causa della carenza dei requisiti dell’iniziale istanza rivolta al Consiglio dell’Ordine, sotto il profilo della insufficiente indicazione dei mezzi di prova, a prescindere dal riscontro del dolo o della colpa grave o della manifesta infondatezza della pretesa“. La Corte di Cassazione ha accolto la doglianza cassando l’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Macerata in diversa composizione.
Revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio: rimedi.
Intervenuto il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la parte potrà impugnare il provvedimento. In che modo? Rivolgendosi al Tribunale o al Presidente della Corte d’Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento.
Il mezzo di impugnazione è il ricorso, da proporsi entro il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura della cancelleria, all’interessato e all’ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento. Ciò significa che la proposta opposizione al provvedimento di revoca non sospende gli effetti del provvedimento di revoca.
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